Tu sei qui: CronacaRestrizioni approdi in Costiera Amalfitana, TAR respinge domanda cautelare delle compagnie di navigazione
Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 10 maggio 2024 14:41:59
Ieri, 9 maggio, la Prima Sezione del Tar di Salerno ha respinto la domanda cautelare delle compagnie di navigazione della Costiera Amalfitana (Alicost e Travelmar, rappresentate e difese dagli avvocati Lorenzo Lentini, Ugo Santucci e Giovanni Torre) contro l'ordinanza della Capitaneria di Porto, n° 9/2024, che dispone limitazioni riguardanti la lunghezza delle imbarcazioni per accostare ai porti di Cetara e Maiori, considerate eccessivamente restrittive.
In particolare, a Cetara i traghetti possono accostare lateralmente per una lunghezza massima di 16 metri (27 durante lavori alla banchina), mentre a Maiori l'approdo è consentito per imbarcazioni fino a 18 metri di lunghezza (23 solo in determinate fasce orarie). Questi limiti riducono significativamente la capacità di trasporto passeggeri per corsa, passando da 350 a circa 150. E quindi vanno contro il potenziamento delle vie del mare per decongestionare la SS163 Amalfitana.
L'annullamento richiesto per l'ordinanza del 24.01.2024 è stato respinto perché (citiamo testuali parole del Magistrato estensore, Raffaele Esposito):
- nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta assolutamente prevalente quello alla sicurezza delle persone e dei mezzi nella navigazione e nella manovra all'interno delle aree portuali;
- tale valutazione di sicurezza deve tener conto delle caratteristiche e della conformazione dei porti, delle dimensioni delle banchine di accosto destinate ai mezzi per il trasporto passeggeri, della vicinanza delle aree di ormeggio e di circolazione delle imbarcazioni da diporto, della vicinanza di stabilimenti balneari e di bagnanti, della concentrazione in non ampissimi specchi d'acqua di persone e imbarcazioni;
- il provvedimento in questione, di conseguenza, stante anche la natura regolamentare e il contenuto ampiamente discrezionale, non appare illogico o irragionevole ma anzi volto alla prudente disciplina delle attività svolte nei porti in questione, incidendo peraltro solo in via indiretta su provvedimenti autorizzatori di cui è destinataria la ricorrente, adottati peraltro da altra Autorità.
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